STATUTO

ANCORA ITALIA E SOVRANA POPOLARE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

E’ costituita l’Associazione Socio – Politico-Culturale “ANCORA ITALIA SOVRANA E POPOLARE” per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come Soci Fondatori. 

E’ una libera Associazione, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. 

ART. 2 -SEDE 

L’Associazione Socio – Politico Culturale “ANCORA ITALIA SOVRANA E POPOLARE” ha sede in Reggio Calabria, Via Reggio Campi II tronco n.2. L’Associazione potrà costituire sedi di rappresentanza e/o sedi secondarie in Italia ed in ogni altra nazione. 

ART. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’obiettivo dell’Associazione Socio-Politico-Culturale “ANCORA ITALIA SOVRANA E POPOLARE” è quello di costruire una vasta area della resistenza cercando tutte le possibilità per addivenire ad un soggetto unico che tenga insieme tutte le forze alternative al sistema, gli scopi sono dettagliatamente riportati nel Manifesto Politico che si allega al presente Statuto (Allegato A). 

ART. 4 – ESERCIZIO 

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 

ART. 5 – ATTIVITA’ E FINI ASSOCIATIVI 

L’Associazione “ANCORA ITALIA SOVRANA E POPOLARE”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio scopo, ed in particolare: 

-cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio, organizzando incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto; utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;

-in generale, esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

Nell’ambito dello scopo come delineato, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il funzionamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali. 

ART. 6 – ENTRATE 

L’Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: 

a)quote di iscrizione di importo annuo pari ad almeno 10€ (under 18 e over 65), 20€ (ordinaria), 50€(militante), 150€ (sostenitore) e contributi dei Soci di qualunque entità, (il valore delle quote di iscrizioni può essere diversamente deliberato dal Consiglio di Direzione);

b)contributi volontari da persone fisiche, persone giuridiche e altre associazioni simpatizzanti;Pag. 4 

c)intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, incluse sponsorizzazioni;

d)contributi da Istituzioni Comunitarie ed Enti locali;

e)godimento di eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà o detenuti a qualunque titolo;

f)eventuali donazioni e lasciti testamentari;

g)contributi da eventuali circoli territoriali;

h)entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali.

ART. 7 – RACCOLTA FONDI 

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, l’associazione potrà esercitare, solo in via occasionale, attività economiche inerenti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, potrà raccogliere fondi e compiere in via strumentale ogni altra operazione finanziaria diretta al raggiungimento dei propri scopi con carattere di non prevalenza. 

ART. 8 – PATRIMONIO 

Il patrimonio sociale è costituito: 

  • •da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • •da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di Soci e terzi;
  • •da contributi destinati al patrimonio che possono pervenire da enti pubblici e privati, da associazioni, fondazioni, in genere da persone fisiche e/o giuridiche.

Titolo II 

ART. 9 – SOCI 

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 

L’iscrizione all’Associazione è infatti libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità, che abbiano accettato senza riserve il presente statuto e il regolamento interno, se redatto. 

I Soci si distinguono in: 

  • •Soci Fondatori: persone che hanno partecipato all’atto costitutivo e che ne hanno favorito la prima organizzazione; essi rimangono Soci dell’Associazione a tempo indeterminato salvo una loro espressa manifestazione di volontà di dimettersi da quest’ultima (i Soci Fondatori sono iscritti di diritto e non necessitano di rinnovare l’iscrizione annualmente con il versamento di una quota). Hanno diritto di voto;
  • •Soci Ordinari: persone, imprese, enti o istituzioni che desiderano partecipare attivamente al perseguimento delle finalità e alle attività dell’associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota di iscrizione annuale prevista al precedente art. 6 lett. a)o diversamente stabilita dal Consiglio di Direzione. Hanno diritto di voto;
  • •Soci Finanziatori: persone, imprese, enti o istituzioni che, intendono essere partecipi alla vita associativa che si impegnano a corrispondere un contributo economico volontario una-tantum o ricorsivo. Non hanno diritto di voto;
  • •Soci Onorari: persone, imprese, enti o istituzioni sono coloro che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l’elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dal Consiglio di Direzione, su proposta dei Soci.Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Non hanno diritto di voto

ART. 10 – DIRITTO DI VOTO 

I Soci Fondatori e Soci Ordinari di seguito chiamati semplicemente “iscritti” hanno diritto di voto nelle consultazioni interne all’Associazione, purché siano in regola con la quota associativa (per i Soci Ordinari). Gli iscritti hanno diritto all’elettorato passivo nelle occasioni congressuali. Gli iscritti hanno inoltre il diritto di: 

  • •partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;
  • •avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;
  • •adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi.

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di: 

  • •rappresentare e sostenere l’Associazione conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità. e rispettabilità;
  • •contribuire economicamente alla vita dell’Associazione, versando regolarmente le quote associative;
  • •impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita dell’Associazione diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
  • •adeguarsi alle linee guida per la comunicazione social in ogni social network che riporti il simbolo dello stesso. adeguarsi al codice di condotta per i social network del partito;
  • •aderire ai gruppi di ANCORA ITALIA SOVRANA E POPOLARE nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici;

ART. 11 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 

La qualità di socio si perde: 

  • •per dimissioni da presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale; quando le dimissioni non siano state presentate nei termini di cui sopra l’impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per un altro anno;
  • •per morosità a causa di ritardo nel pagamento delle quote sociali decorsi 90 giorni dalla scadenza(31/12) dell’iscrizione;
  • •per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio di Direzione contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli rispetto ai valori ed alle linee morali dell’Associazione o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della Associazione.

ART. 12 – ESCLUSIONI 

In caso di comportamento difforme e/o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari e/o per altri motivi che comportino indegnità, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio di Direzione dovrà intervenire e applicare, nell’ordine le seguenti sanzioni: 

1.richiamo

2.diffida

3.sospensione temporanea

4.esclusione dalla Associazione (Radiazione).

L’azione disciplinare è promossa dai 2/3 dei membri del Consiglio di Direzione, salvo, in caso di urgenza, dal Presidente e/o dal Segretario, e in tal caso dovrà valutarsi successivamente con determinazione a maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio di Direzione e successivamente sottoposta al vaglio del collegio dei Probiviri. L’azione disciplinare si applica nei casi di: 

  1. a)mancata osservanza dei doveri sanciti dallo Statuto e degli eventuali regolamenti interni o integrazioni allo Statuto;
  2. b)indegnità per gravi comportamenti lesivi dell’etica, dell’onorabilità e dell’immagine pubblica dell’Associazione;

  1. c)condanna con sentenza definitiva, eccetto casi di reati particolarmente gravi per i quali basta cautelativamente anche una condanna in primo grado. In caso di rinvio a giudizio per reati gravi, di norma si procederà alla sospensione cautelativa, salvo espressa motivata diversa decisione delConsiglio di Direzione.

Il Consiglio di Direzione con maggioranza qualificata può decidere l’esclusione di un Socio, oltre le motivazioni sopra indicate, indicandone le motivazioni. 

ART. 13 – ORGANI 

Gli organi dell’associazione sono: 

  1. a)l’Assemblea dei Soci;
  2. b)il Consiglio di Direzione;
  3. c)il Presidente;
  4. d)il Segretario;
  5. e)Il Tesoriere;
  6. f)il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio di Direzione, individua altre strutture od organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell’associazione. 

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti. 

ART. 14 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea dei Soci. 

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto dell’associazione, detta le linee di indirizzo generale, per assicurare una democratica e corretta gestione dell’associazione stessa; è composta da tutti i Soci, con diritto di voto ed in regola con il contributo della quota associativa. 

L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta ogni due anni in sede ordinaria dal Presidente Nazionale, e in sede straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Segretario Nazionale o, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Direzione o da almeno un decimo degli associati che ne facciano richiesta scritta al Presidente. 

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono ritenute valide indipendentemente dal numero dei Soci che vi partecipano. 

L’Assemblea ordinaria come quella straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti. 

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 

Le assemblee sono convocate dal Segretario mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede e/o per e-mail individuale o consegna a mano della convocazione almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Possono essere invitate a partecipare personalità e rappresentanti “esterni”, invitati dal Segretario Nazionale dell’Associazione o dal Consiglio di Direzione anche su suggerimento di ciascun Socio. 

Nelle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i Soci possono esprimere liberamente le loro opinioni sull’ordine del giorno.Pag. 7 

Ogni associato ha diritto ad un voto e non è ammesso l’istituto della delega (salvo ipotesi previste dal regolamento congressuale). 

Il voto in Assemblea di norma è palese e per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto quando la maggioranza dei presenti all’Assemblea lo richiede. 

All’Assemblea spettano i seguenti compiti: 

  • • in sede ordinaria: 
  • a) eleggere il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale ed il Consiglio di Direzione dell’Associazione; 
  • b) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Direzione. 
  • • in sede straordinaria: 
  • a) approvare l’eventuale partecipazione alle consultazioni elettorali con simbolo e candidati propri; 
  • b) deliberare sulle modifiche dello statuto; 
  • c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Direzione. 

ART. 15 – IL CONSIGLIO DI DIREZIONE 

Il Consiglio di Direzione è l’organo esecutivo dell’Associazione Socio Politico Culturale “ANCORA ITALIA SOVRANA E POPOLARE”, dura in carica due anni, si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno sei volte l’anno ed è convocato: 

  • • dal Segretario Nazionale anche informalmente; nel caso di indisponibilità temporanea del Presidente e/o Segretario e su delega dello stesso dal Vice Segretario. 

Il Consiglio di Direzione è composto da 15 persone e viene eletto dall’Assemblea dei Soci ed è presieduto dal Presidente Nazionale. Per poter funzionare il Consiglio di Direzione deve essere composta da un minimo di 9 soggetti. Del Consiglio di Direzione ne fanno parte: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, i Vice Segretari, il Tesoriere. 

Il Consiglio di Direzione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all’Assemblea. 

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

  1. a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; 
  2. b) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; 
  3. c) approvare i bilanci consuntivi proposti dal Tesoriere; 
  4. d) eseguire le decisioni dell’Assemblea; 
  5. e) definire le linee programmatiche e le attività di comunicazione dell’Associazione; 
  6. f) definire i Dipartimenti e designarne i responsabili; 
  7. g) fornire un parere consultivo sui Coordinatori Regionali quando vengono nominati fiduciariamente dal Segretario Nazionale e che rimangono in carica fino alla loro elezione che avverrà a seguito del primo Congresso Regionale indetto al verificarsi delle condizioni minime previste; 
  8. h) definire ed approvare i regolamenti per lo svolgimento dei congressi e delle assemblee, delle sezioni territoriali, degli Organi e quant’altro dovesse essere necessario; 
  9. i) deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio che preveda però la maggioranza qualificata dei Soci Fondatori; 
  10. j) attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto. 

Il Consiglio di Direzione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Pag. 8 

Di ogni riunione deve essere redatto verbale. 

Le decisioni del Consiglio di Direzione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. 

In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri eletti, il Consiglio di Direzione e il Presidente dell’associazione decadono. Il Presidente decaduto (che rimane in carica con Segretario e Tesoriere solo per la ordinaria amministrazione), deve convocare l’Assemblea elettiva nei successivi 30 giorni. In caso di inadempienza provvederà alla convocazione il Vice Presidente e in subordine il Consigliere più anziano. 

ART. 16 – IL PRESIDENTE NAZIONALE 

Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea. 

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione. 

Il Presidente Nazionale fa parte e presiede il Consiglio di Direzione ed esprime il proprio voto in seno ad esso. 

Può proporre il deferimento per motivi disciplinari di ogni associato, ma non del Segretario, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari. 

Il Presidente Nazionale nomina un Vice Presidente Nazionale. Nomina e revoca formalmente i Responsabili dei Dipartimenti su designazione del Consiglio di Direzione. Il Vice Presidente svolge il ruolo di vicario e sostituisce il Presidente ove lo stesso fosse impossibilitato a partecipare, svolgere attività o per sua delega in ogni caso. 

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Nazionale. 

Le modalità di elezione del Presidente Nazionale sono disciplinate dal Regolamento Congressuale, a cui si rimanda, per quanto non previsto dal presente Statuto. 

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del collegio dei Probiviri che esprime la propria decisione vincolante. 

ART. 17 – IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Il Segretario nazionale: 

  • • rappresenta l’Associazione, ne esprime la leadership istituzionale e politica; 
  • • viene eletto dall’Assemblea dei Soci, unico organo deputato a confermare o rimuoverlo dal suo incarico; 
  • • cura e coordina l’organizzazione dell’associazione in tutte le sue articolazioni nazionali e territoriali; 
  • • le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l’uso dell’emblema del Partito; 
  • • può deliberare lo scioglimento dei coordinamenti regionali, provinciali e delle Sezioni e l’eventuale scioglimento di ogni altra struttura territoriale o di categoria e può nominare un Commissario in casi urgenti e motivati; 
  • • nomina i Coordinatori Regionali quando non ci sono le condizioni iniziali per la loro elezione congressuale e fornisce parere sulle nomine dei Coordinatori Provinciali scelti dal Coordinatore Regionale. 
  • • ha facoltà di nominare fino a un massimo di quattro componenti il Consiglio di Segreteria che coadiuvino l’azione del segretario stesso e fino a due Vice Segretari. Il Vice Segretario svolge il ruolo di vicario e sostituisce il Segretario ove lo stesso fosse impossibilitato a partecipare, svolgere attività o per sua delega in ogni caso. 

Qualora il Segretario cessi dalla carica, il Consiglio di Direzione elegge un nuovo Segretario pro-tempore (che di norma è il Vice Segretario) fino alla convocazione dell’Assemblea dei Soci. 

A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea entro trenta giorni dalla cessazione della carica.

ART. 18 – IL TESORIERE 

Il Tesoriere viene designato tra i Soci dal Segretario Nazionale, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e contabile dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Direzione. 

Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese annotando il tutto nell’apposito Libro di Cassa. 

Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell’Associazione. 

Redige l’inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio. 

Il Tesoriere ha le funzioni di: 

  1. a) tenere la contabilità, i libri contabili e la cassa, redigere i bilanci, curare pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio di Direzione; 
  2. b) su delega scritta del Presidente, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi; 
  3. c) può assumere obblighi di spesa con l’avallo del Presidente e la ratifica del Consiglio di Direzione; 
  4. d) predispone annualmente il rendiconto consuntivo e delineare le linee guida di quello preventivo; 
  5. e) accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali ed avvisare i Soci che non abbiano provveduto tempestivamente al rinnovo ed al pagamento della quota associativa dell’eventuale decadenza dalla carica di iscritto nel termine di 90 gg; 
  6. f) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all’Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti; 
  7. g) relazionare al Consiglio di Direzione trimestralmente sulla gestione economica dell’Associazione. 

ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e gli Organi stessi. 

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti. 

I membri effettivi sono nominati rispettivamente dal Presidente, Segretario e Consiglio di Direzione. 

I membri supplenti sono nominati dal Consiglio di Direzione. 

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 2 anni. 

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile. 

ART. 20 – I DIPARTIMENTI 

Il Presidente Nazionale nomina, previo parere vincolante del Consiglio di Direzione, i Responsabili dei Dipartimenti Nazionali. 

Sono costituiti i seguenti Dipartimenti: 

  • • Organizzazione; 
  • • Economia e Finanza; 
  • • Tesoreria; 
  • • Comunicazione; 
  • • Cultura 
  • • Formazione 
  • • Legale 
  • • Rapporti con gli Enti Locali 
  • • Scuola Università e Ricerca 
  • • Politiche Internazionali 
  • • Salute e Sanità 
  • • Politiche Giovanili 
  • • Politiche Sociali 
  • • Politiche Agricole e Forestali 
  • • Ambiente e Tutela Animali 

Ogni responsabile di dipartimento può farsi affiancare da soggetti da esso discrezionalmente selezionati, in ogni sua articolazione territoriale o nazionale costituendo così il proprio ufficio di dipartimento. 

È facoltà del Presidente Nazionale e/o del Segretario, previo parere vincolante del Consiglio di Direzione, disporre la costituzione di ulteriori Dipartimenti che si rendessero necessari all’organizzazione del Partito. 

ART. 21 – DURATA E COMPONENTI DI DIRITTO DEGLI ORGANI 

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per almeno 2 anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di una Assemblea Nazionale che rinnovi le cariche. 

Eventuali decisioni che esulano dall’ordinario, sono adottate dal Consiglio di Direzione a maggioranza assoluta. 

ART. 22 – IL COORDINATORE REGIONALE 

Il Coordinatore Regionale è nominato in prima nomina dal Segretario Nazionale. 

Il Coordinatore Regionale è successivamente eletto dal Congresso Regionale quando ne ricorrano i presupposti e ci siano i requisiti minimi. Per l’indizione di un Congresso Regionale è necessario che tutte le province della regione abbiano un Coordinatore Provinciale e che per ogni Provincia ci sia un numero complessivo di iscritti non inferiore a 50 unità. 

Il Coordinatore Regionale dura in carica 2 anni se eletto dal Congresso Regionale, se invece nominato fiduciariamente dal Segretario Nazionale, rimane in carica fino a revoca da parte del Segretario Nazionale o fino all’indizione de Congresso Regionale. 

Il Coordinatore Regionale, può procedere alla nomina fiduciaria dei Coordinatori Provinciali sentito il parere vincolante del Segretario Nazionale. 

Il Coordinatore Regionale ha facoltà di nominare fino a un massimo di otto componenti l’esecutivo regionale che coadiuvi l’azione politica del coordinatore stesso in linea con le direttive nazionali dell’Associazione ed entro i confini territoriali della regione di riferimento. 

Il Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinamenti provinciali propone alla Direzione Nazionale i programmi e le liste per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni della Regione. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento Provinciale per l’elezione dei comuni capoluogo di Provincia. Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore Regionale con la modalità prevista dal regolamento congressuale. 

Il Segretario Nazionale nomina un Commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Coordinatore Regionale e provvede a nominare un altro in sostituzione entro il termine di 3 mesi. 

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del Segretario Nazionale che, sentito il collegio dei Probiviri esprime il proprio parere vincolante. 

Il Coordinatore Regionale può promuovere azioni disciplinari, compresa la sospensione, nei confronti dei Coordinatori Provinciali e dei Presidenti di Sezione, in attesa della decisione del Collegio dei Probiviri.

I Coordinamenti Regionali non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Partito e dei suoi rappresentanti. 

I Coordinatori Regionali formalizzano il riconoscimento delle Sezioni Territoriali che saranno loro sottoposte dal Coordinatore Provinciale o dal promotore della Sezione. 

Il Coordinatore Regionale ha autonomia economico/finanziaria. 

Il Coordinatore Regionale ha responsabilità Amministrativa e negoziale 

ART. 23 – IL COORDINATORE PROVINCIALE 

Il Coordinatore Provinciale è eletto, tramite Congresso Provinciale che mutua le stesse modalità del Congresso Regionale. I Congressi Provinciali potranno svolgersi quando tutte le province della regione abbiano un Coordinatore Provinciale e che per ogni Provincia ci sia un numero complessivo di iscritti non inferiore a 50 unità. 

Il Coordinatore Provinciale è incaricato in prima nomina in maniera fiduciaria dal Coordinatore Regionale che ne riceve conferma da parere espresso dal Segretario Nazionale. 

Il Coordinatore Provinciale dura in carica 2 anni se eletto dal Congresso Provinciale, se invece nominato fiduciariamente, rimane in carica fino a revoca da parte del Coordinatore Regionale o fino all’indizione del Congresso Provinciale quando ce ne siano le condizioni. 

Il Coordinatore Provinciale ha facoltà di nominare fino a un massimo di otto componenti l’esecutivo provinciale che coadiuvi l’azione politica del coordinatore stesso in linea con le direttive nazionali del partito ed entro i confini territoriali della provincia di riferimento. 

Il Coordinatore Provinciale, sentiti i presidenti delle Sezioni afferenti alla propria area di pertinenza, propone al Coordinatore Regionale i programmi e le liste nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo della Provincia. 

Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento Comunale per l’elezione dei comuni della propria Provincia. 

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore Provinciale con la modalità prevista dal regolamento congressuale. 

Il Coordinatore Regionale nomina un Commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Coordinatore Provinciale e provvede entro tre mesi alla nomina del nuovo Coordinatore Provinciale. 

Il Coordinatore Provinciale può promuovere azioni disciplinari, compresa la sospensione, nei confronti dei Presidenti di Sezione, in attesa della decisione del Collegio dei Probiviri. 

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine ai precedenti punti dovrà essere obbligatoriamente portata al vaglio del Segretario Nazionale che, sentito il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere vincolante. 

ART. 24 – LE SEZIONI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

La Sezione è l’unità organizzativa fondamentale dell’Associazione e può essere territoriale o ambientale. 

Le Sezioni Territoriali sono quelle che operano su di una porzione di territorio definito e costituiti almeno da 10 associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell’ambito per effettive ragioni di studio, istituzionali o di lavoro. 

La domanda di costituzione della Sezione, per ottenere il riconoscimento, deve essere indirizzata all’ufficio del Responsabile dell’Organizzazione Nazionale e per conoscenza al Coordinatore Regionale. 

L’Assemblea degli iscritti ad una Sezione Territoriale nomina: Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vice Presidente. Pag. 12 

Le Sezioni Ambientali possono essere costituite nell’ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. 

Le Sezioni Ambientali non esprimono linea politica territoriale. 

Le Sezioni Ambientali, ai fini della propria operatività, devono richiedere il riconoscimento al Consiglio di Direzione o al Coordinamento Regionale, Provinciale o di Città Metropolitana in base all’ambito della propria attività. 

Gli associati alle sezioni Ambientali esercitano i diritti di cui al presente Statuto presso la sezione territoriale di residenza. 

Il Coordinatore Provinciale o Regionale può designare un fiduciario nei Comuni/Distretti in cui non siano costituite Sezioni Territoriali, previo Nulla Osta della Segreteria Nazionale 

Le Sezioni Territoriali, nell’osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di capacità organizzativa interna e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio. Le Sezioni non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome dell’Associazione e dei suoi rappresentanti. 

ART. 25 – LE ASSOCIAZIONI 

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire all’ Associazione con le modalità previste dal Regolamento Adesioni. 

Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile. 

L’adesione deve essere richiesta al Consiglio di Direzione, al Coordinamento Regionale, Provinciale o Comunale, secondo l’ambito della propria attività. 

Le condizioni per ottenere l’adesione sono: 

  • • La presentazione di domanda di adesione e il versamento della relativa quota “sostenitore”; 
  • • una relazione sul progetto politico dell’associazione che illustri la convergenza di principi tra le due associazioni e in quali settori di attività si voglia concretizzare la collaborazione; 
  • • la conformità dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore; 
  • • la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione di accettare la rappresentanza politica della nostra Associazione. 

ART. 26 – COMMISSARIAMENTI, SCIOGLIMENTI E POTERI SOSTITUTIVI 

In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente, il Segretario Nazionale può intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi Assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l’eventuale nomina di un organo commissariale determinandone le prerogative. 

La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dal Consiglio di Direzione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento stesso. Entro un mese dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo, in caso di revoca. 

I provvedimenti di scioglimento e chiusura delle Sezioni possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario.

ART. 27 – GESTIONE PATRIMONIALE 

I proventi della Associazione sono costituiti da: 

  • • quote associative; 
  • • eventuali contributi o elargizioni fatte da Soci o da terzi; 
  • • entrate derivanti da organizzazione di attività sociali; 
  • • entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 
  • • tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’associazione. 

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati a incremento del patrimonio dell’Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell’Associazione o a fini assistenziali. 

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 

Il Tesoriere, su delega del Presidente dell’Associazione è autorizzato all’apertura dei conti correnti. 

Per la destinazione di entrate di gestione comunque denominate, di fondi, di riserve o di capitale, occorre la maggioranza assoluta dei voti favorevoli del Consiglio di Direzione. 

ART. 28 – LIBRI E REGISTRI 

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono: 

  1. a) il libro dei Soci; 
  2. b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; 
  3. c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio di Direzione; 
  4. d) il libro giornale della contabilità sociale; 
  5. e) il libro degli inventari. 

Tali libri, prima di essere posti in uso devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente. 

ART. 29 – GESTIONE ECONOMICA 

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Tesoriere deve redigere il bilancio consuntivo. 

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Direzione ogni anno entro il mese di aprile. 

Esso deve essere trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Direzione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Consigliere. 

La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per il bilancio annuale. 

ART. 30 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

In caso di scioglimento, deliberato dal Consiglio di Direzione (che preveda anche la maggioranza qualificata dei Soci Fondatori), per qualunque causa, il patrimonio residuo o le sopravvenienze attive dell’Associazione non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere devolute ad altre associazioni con Pag. 14 

finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.17.2. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da almeno i 3/4(tre quarti) dei componenti del Consiglio di Direzione che preveda anche la maggioranza dei Soci Fondatori. 

Qualora esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presidente ha facoltà di veto sullo scioglimento, in quanto responsabile della gestione sociale, oppure sarà autorizzato il Tesoriere a vendere i beni dell’Associazione per coprire eventuali debiti; il veto rimarrà valido fino all’eliminazione delle pendenze. Gli Associati che non intendessero accettare la proroga delle attività associative dovuta al veto, saranno ritenuti dimissionari. 

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia. 

Per quanto non previsto dalle leggi e dallo statuto, valgono le decisioni prese dall’Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei voti prevista dagli articoli precedenti. 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Direzione e da approvarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci. 

Letto, confermato e sottoscritto.